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D.M. 09/09/1957Art. 21 Per il rilascio di duplicati di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale si applicano le disposizioni dell'art. 50 del regolamento 4 giugno 1938 n. 1269. Il duplicato consiste nella riproduzione esatta del diploma originale su carta dello stesso tipo cui si aggiunge la dichiarazione firmata dal Ministro, o dal funzionario da lui delegato, e munito del bollo a secco del Ministero, che il titolo è duplicato del diploma originale. Ai fini dell'applicazione delle anzidette disposizioni, per ciascun abilitato al- l'esercizio professionale, oltre il diploma originale, da consegnare all'interessato, viene redatto e conservato presso il Ministero altro esemplare originale del diploma, steso su carta diversa e firmato anche esso dal Ministro o dal funzionario delegato. 3. Programi di esami. Art. 22 Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in prove scritte e in una prova orale. Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie: a) economia aziendale, tecnica commerciale, tecnica industriale, tecnica bancaria, ragioneria; b) diritto commerciale e diritto tributario. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema. La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonchè sui principi di economia, politica economica, finanza e nozioni di diritto pubblico. Essa avrà la durata di trenta minuti. Art. 23 Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario consistono in prove scritte e in una prova orale. Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie: a) matematica finanziaria, matematica attuariale, statistica; b) tecnica delle assicurazioni private e sociali, economia e finanza delle as sicurazioni. Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema. La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti nonchè sulla tecnica amministrativa delle aziende di assicurazione, sulla legislazione delle assicurazioni private e sociali. Essa ha la durata di trenta minuti circa. Art. 24 Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche: a) una prova di clinica medica generale e cliniche speciali affini (clinica pe diatrica, clinica delle malattie nervose e mentali, clinica dermosifilopatica); b) una prova di clinica chirurgica generale e cliniche speciali affini (clinica oculistica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica ortopedica, clinica odontoiatrica); c) una prova di clinica ostetrica. La prova di cliniche speciali è a scelta delle rispettive Sottocommissioni; ma in tutti i casi il candidato è tenuto a sostenere la prova di clinica pediatrica. La durata delle prove di cui alle letterea) eb) è di almeno 45 minuti; quella della prova di clinica ostetrica è di almeno 15 minuti. Per le singole prove si osservano le norme qui elencate: 1. Nelle città che siano sede di Università, le prove di cui alle letterea) eb) si devono svolgere rispettivamente, nella clinica medica generale e nella clinica chirurgica generale dell'Università, quella di cui alla letterac) nella clinica ostetrica; nella città che sono solo sede dell'Ordine, tutte le prove si devono svolgere in una corsia ospitaliera. 2. Nella prova di clinica medica generale, il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla Sottocommissione; e deve esporre quelle ricerche di laboratorio che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili al- la diagnosi del caso. La Sottocommissione stessa inoltre si accerta, con interrogazioni, della cultura generale del candidato in farmacologia, igiene, medicina legale e delle assicurazioni e medicina del lavoro, tenuto conto delle esigenze dell'esercizio professionale. La prova di clinica pediatrica e quella da sostenere in altre cliniche speciali a scelta della Sottocommissione, vertono egualmente su un caso clinico. 3. Nella prova di clinica chirurgica generale e di cliniche speciali affini si pro- cede in linea di massima analogamente a quanto è indicato in 2. Peraltro la Sottocommissione, nel saggiare la cultura generale del candidato, si deve accertare delle sue cognizioni nel campo dell'anatomia topografica e in quello della tecnica operativa, in quest'ultimo caso limitando le interrogazioni a quanto concerne il pronto soccorso; inoltre la Sottocommissione stessa può rivolgere al candidato domanda circa la valutazione medico- legale delle lesioni chirurgiche. 4. Nella prova di clinica ostretrica il candidato deve dimostrare mediante l'esame di un caso clinico, ed eventualmente con manovre sul fantoccio, la propria capacità tecnica nella diagnostica e terapia ostetrica. Le Commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di medicochirurgo si suddividono, per lo svolgimento delle prove orali e pratiche in tre Sottocommissioni. Qualora nella Sottocommissione non sia compreso un professore di qualcuna delle cliniche speciali elencate, il presidente della Commissione ha facoltà di aggregare in soprannumero un docente della sede ovvero, in mancanza, della sede universitaria viciniore. Art. 25 Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consistono in una prova scritta, una orale e una pratica. Per le singole prove si osservano le seguenti modalità: a) la prova scritta consiste nella trattazione di un quesito concernente appli cazioni delle dottrine fondamentali della chimica. La Commissione propone per questa prova, tre temi relativi a rami diversi della chimica. Il candidato ha facoltà di scelta. I quesiti debbono contenere i dati necessari per lo svolgimento. E' consentita la consultazione di tabelle purché contengano soli dati numerici. La durata massima della prova è di ore otto b) la prova pratica, con relazioni scritte, comprende una analisi qualitativa ed una analisi quantitativa. La prova di analisi qualitativa verte sopra un miscuglio contenente non più di cinque acidi e di cinque basi. Sono escluse le sostanze non contemplate nelle tabelle di analisi di uso didattico. La prova di analisi quantitativa consiste nella separazione e determinazione di due sostanze. Per la prova di analisi qualitativa i miscugli sono tanti quanti sono i candidati. Per la prova di analisi quantitativa sono assegnate a ciascun candidato le stesse sostanze da determinare, variandone le proporzioni. In entrambi i casi l'assegnazione del miscuglio da esaminare è fatta per estrazione a sorte. Per la prova di analisi qualitativa i candidati dispongono di dieci ore consecutive ed è loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi. Per la prova su analisi quantitativa i candidati dispongono di dieci ore al giorno, di due giorni consecutivi ed è loro consentito di consultare tabelle e trattati di analisi c) la prova orale, della durata di non meno di trenta minuti consiste in una serie di interrogazioni su diversi argomenti che attestino la cultura genera- le del candidato nella chimica e nelle sue principali applicazioni. I candidati laureati in chimica industriale possono richiedere che l'esame orale verta specialmente su argomenti di carattere generale attinenti al loro indirizzo. Art. 26 Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consistono: a) In una prova scritta su argomento riguardante applicazione alle materie di carattere professionale, in particolare alla chimica farmaceutica ed alla tecnica farmaceutica. Per questa prova la Commissione propone tre temi: il candidato ha facoltà di scelta. Il tempo massimo consentito è di ore sei. b) In prove pratiche con relazioni scritte. Queste constano delle seguenti parti: 1) riconoscimento e saggi di purezza di due farmaci; 2) dosamento di un farmaco noto. Per l'esecuzione delle prove di cui ai numeri 1) e 2) è consentito un tempo massimo complessivo di ore otto; 3) spedizione di una ricetta. Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla Commissione. c) Discussione orale tendente all'accertamento della preparazione culturale e professionale del candidato. Art. 27 Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere consistono in una prova scritta e grafica ed in una prova orale. Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra seguenti rami di ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè: ingegneria edile; ingegneria idraulica; ingegneria stradale; ingegneria meccanica; ingegneria elettrotecnica; ingegneria chimica; ingegneria mineraria; ingegneria navale e meccanica; ingegneria aeronautica; ingegneria elettronica; ingegneria nucleare; La prova scritta o grafica consiste nello svolgimento di un progetto specifico per il ramo di ingegneria scelto dal candidato. Il tempo concesso per lo svolgimento della prova sarà di otto ore consecutive. La prova orale avrà la durata di trenta minuti e consisterà in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni tecniche e pratiche del candidato, particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto. Art. 28 Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto, per candidati che posseggono la laurea di architettura, consistono in una prova estemporanea grafica e in una prova orale. La prova grafica consiste nella predisposizione dell'ordinativo per l'appalto delle opere di costruzione di una membratura architettonica, implicante una struttura ed un rivestimento di superficie, quali risultano dai disegni forniti dalla Commissione esaminatrice. La prova orale consiste in una discussione sugli elaborati della prova grafica. I candidati che posseggono la laurea in ingegneria devono sostenere, oltre alle medesime anzicennate due prove, grafica ed orale, altre tre prove, due grafiche ed una orale e cioè: a) una prova grafica su tema di composizione architettonica; b) una prova grafica consistente nella illustrazione storica di un monumento italiano sulla base di rilievi e fotografie fornite dalla Commissione; c) una prova orale di cultura generale architettonica ed urbanistica; Il tempo concesso per ciascuna prova grafica è di otto ore consecutive; il tempo concesso per ciascuna prova orale è di 30 minuti. Art. 29 Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo consistono: a) svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica culturale e di zootecnia; b) svolgimento di un progetto di miglioramento fondiario o di un piano di ordinamento economico agrario o di una perizia estimativa in rapporto ad una determinata azienda agraria od a singole parti o momenti di essa. Per la prova di cui alla lettera a) i temi formulati dalla Commissione debbono essere due, uno di tecnica culturale e l'altro di zootecnia: il candiato ha facoltà di scelta. Per la prova di cui alla lettera b) il candidato deve, nella azienda agraria assegnatagli, eseguire personalmente e sotto la sua sorveglianza i rilievi tecnici necessari allo svolgimento del tema. La Commissione, in relazione al tempo disponibile o ad altre possibilità pratiche può limitare i rilievi personali del candidato ad una parte di quelli necessari, facendogli noti i risultati degli altri. Per la prova a) sono assegnate otto ore dal momento della dettatura del tema. Per la prova b) la durata può essere estesa anche a più giorni ma non oltre quattro: comunque tale durata è fissata dalla Commissione, la quale deve anche fissare le modalità di esecuzione e sorveglianza necessarie per la efficacia della prova stessa. Le prove orali e pratiche sono quattro e consistono precisamente nelle se guenti prove: 1) prova orale di carattere tecnico-agronomico vertente sui seguenti argomenti |
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